L'inerzia della pubblica amministrazione

In caso di procedimenti avviati a istanza di parte, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso e in un tempo prestabilito, di regola non superiore ai 90 giorni.
I termini sono predeterminati per ciascun procedimento e ove l'Amministrazione non vi abbia provveduto questo è stabilito in trenta giorni.
Nel caso in cui l'Amministrazione non concluda il procedimento nel termine stabilito con un provvedimento espresso, al cittadino sono date varie azioni.
La prima azione consiste nella possibilità di invocare l'intervento dell'organo titolare del potere sostitutivo, il quale avrà la possibilità di far emanare o emanare egli stesso il provvedimento in un termine pari alla metà di quello originario.
E' data, inoltre, azione davanti al giudice amministrativo, il quale, una volta accertata l'illegittimità dell'inerzia, potrà ordinare all'Amministrazione di emanare il provvedimento in un termine perentorio breve (di norma trenta giorni). Nel caso di ulteriore in inerzia dell'Amministrazione, il giudice potrà ordinare l'intervento di un Commissario ad acta.
Nell'ambito di tale azione è possibile richiedere anche il risarcimento del danno.
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