Cari Amici

Vi invito a leggere l'allegata interessante sentenza della Seconda Sezione Centrale d'Appello della Corte dei Conti, n. 33/2022, pubblicata il 7/2/2022 (qui) che ha accolto la mia tesi secondo cui l'art. 1 co. 101 della Legge di bilancio 2022, che ha esteso l'applicabilità dell'art. 54 anche alle Polizie a status civile, vada applicato indistintamente a tutto il personale che sia o che vada in quiescenza, contrariamente alla tesi dell'INPS secondo cui la legge, disponendo solo  per l'avvenire, deve essere applicata a partire dalla sua entrata in vigore, vale a dire il 1/1/2022.
Ricordo che l’art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021 ha previsto che “al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.
La Corte, tuttavia, non ha riconosciuto il diritto agli arretrati, benché io e i colleghi Francesco Visciotto e Daniele Lascari, si sia convinti della loro spettanza.
Della sentenza si parla anche qua

Avv. Paolo de Benedetti
Patrocinante in Cassazione.