Dura lex sed lex?



15 marzo 2021

A distanza di ormai oltre due mesi dalla ben nota sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, si può provare a tracciare un quadro concreto della situazione.

Ricorderete tutti che fino all'estate dello scorso anno la strada sembrava in discesa. Le Sezioni Centrali d'Appello avevano imboccato la strada della nomofilachia e i ricorsi che arrivavano a Roma venivano puntualmente decisi a favore del pensionato: l'art. 54 si applicava "senza se e senza ma" a tutte le anzianità superiori ai quindici anni al 31/12/1995. Analoghe sorti si stavano profilando anche per le anzianità inferiori ai quindici anni.
La posizione dissonante della Sezione d'Appello siciliana aveva, però, rimesso in discussione ciò che ormai tutti credevano definito e definitivo, Tale voce "fuori dal coro" ha trovato, poi, solida sponda nelle Sezioni Riunite.
Cosa dice la sentenza n. 1/2021 del 4 gennaio 2021? Vediamolo in estrema sintesi.
Il primo elemento di rilievo - certamente positivo - è il riconoscimento del fatto che la modalità di calcolo della pensione normale dei militari ed equiparati nel sistema retributivo non è l’art. 44 del DPR 1092/1973, destinato al personale civile dello Stato [lex generalis, secondo l’INPS], ma, è, effettivamente, l’art. 54.
Le Sezioni Riunite vanno, però, oltre, perché, pur riconoscendo applicabile ai militari ed equiparati l’art. 54, attraverso un ragionamento alquanto singolare, arrivano a individuare l’inedita aliquota del 2,44% su base annua, da applicarsi per gli anni di servizio dai “15 ai 18 meno un giorno”.
Le Sezioni Riunite non negano, quindi, la valenza del coefficiente globale del 44% stabilito dall’art. 54, che dichiara senz’altro applicabile per il caso dei militari ed equiparati, ma attraverso uno strano percorso argomentativo ne depotenzia la portata, ridimensionandone gli effetti.
Secondo le Riunite, infatti, il coefficiente globale del 44% si applicherebbe non a tutte le anzianità di servizio comprese tra i 15 e i 20 anni, secondo il chiarissimo disposto dell’art. 54, co. 1, ma solo a quelle tra i 15 e i 18 anni meno un giorno, quelle, cioè, ricadenti nel “sistema misto”, poiché, alla luce della sopravvenuta legge n. 335/1995, il “sistema retributivo”, così come delineato dal DPR 1092/1973, applicabile per le pensioni maturate fino alla data del 31/12/1995, deve essere mitigato, contemperato, attraverso l’introduzione di elementi di progressività, come si ricaverebbe dallo stesso DPR 1092/1973. Si legge, a riguardo, nella sentenza:

"Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni anno. La marginale differenza che c’è tra il predetto esito – che tiene conto del dato normativo secondo cui rientra nel sistema misto chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio - e quello che si raggiungerebbe mettendo a denominatore più semplicemente “18 anni”, si apprezza solo approssimando il risultato al millesimo (44/17,997 = 2,445; 44/18=2,444), poiché con l’approssimazione al centesimo, come si fa ordinariamente, i due risultati coinciderebbero in 2,44%. Appare comunque corretto, per dare conto del percorso argomentativo seguito, far rilevare le predette differenze, lasciando all’applicazione pratica la coincidenza sostanziale. Tale approccio, secondo il Collegio e conclusivamente, oltre che essere giuridicamente coerente con il rapporto intercorrente fra le disposizioni del d.P.R. 1092/1973 e quelle della legge n. 335/1995, appare anche rispettoso degli equilibri introdotti dalla normativa del 1973 - e non messi in discussione dalle disposizioni sopravvenute - nell’ambito dei principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni civili e militari.”

Attraverso un percorso tortuoso, le Riunite
“salvano”, dunque, l’art. 54, ma al, tempo stesso, lo depauperano, a dispetto del suo dato letterale, che, pure, restituisce un significato estremamente chiaro. L’art. 54, infatti, stabilisce che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile …”. Tale norma è da leggere in combinato disposto con l’art. 1, co. 12, della legge 335/1995, che stabilisce che per le anzianità inferiori ai diciotto anni al 31/12/1995, la pensione debba essere determinata dalla somma:- della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata […] secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data [vale a dire il DPR 1092/1973, e, quindi, proprio l’art. 54];- della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. Come si vede, la legge è chiara: per il sistema misto, il legislatore ha previsto un procedimento di calcolo della pensione che attenua, in certa misura, lo shock finanziario che sarebbe stato deflagrante nel caso di passaggio repentino dal sistema retributivo a quello contributivo, sic et simpliciter. Quindi, un contemperamento è già presente nel sistema, essendo stato pensato direttamente dal legislatore del 1995, laddove – per il “sistema misto” –, per la parte della pensione maturata alla data del 31/12/1995, ha fatto salvo il “sistema retributivo” nel suo complesso, e, quindi, per il caso dei militari, ha fatto salvo lo stesso art. 54. Ciò significa che l’intertempo da considerare ai fini dell’applicazione del coefficiente 0,44, di cui all'art. 54, co. 1, è quello “15-20 anni” e non quello “15-18 anni meno un giorno”, come si sostiene nella sentenza de qua. Tagliare fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 54 il biennio dal diciottesimo al ventesimo anno di servizio, perché ricadente nel “sistema retributivo”, è, quindi, una forzatura.

Le Sezioni Riunite costruiscono il proprio ragionamento a partire dall’assunto, peraltro indimostrato, che l’aliquota base di rendimento su base annua delle pensioni militari nel sistema retributivo, ex art. 54, sia quella del 2,20%, data dal rapporto 0,44 [coefficiente di rendimento previsto dall’art. 54 per l’intertempo 15-20 anni di servizio] diviso  20 [picco massimo del range 15-20 anni]. Secondo le Sezioni Riunite, il coefficiente del 44% si spiegherebbe, infatti, proprio come il prodotto 2,20%x20 anni, ragione per cui il coefficiente del 44% troverebbe applicazione solo in corrispondenza dell’anzianità massima di servizio di venti anni.
L’applicazione rigida di tale ragionamento avrebbe, però, postulato l’attribuzione di un’aliquota di rendimento su base annua pari a 0,0220 [data da 0,44/20 anni], addirittura inferiore a quella stabilita per i civili [che è 0,0233, data da 0,35/15]; ma ciò avrebbe prodotto effetti traumatici sulle pensioni dei militari ed equiparati, a dispetto del fatto che il legislatore del 1973 ha previsto un trattamento di maggior favore.
L’applicazione pedissequa del ragionamento delle Sezioni Riunite condurrebbe, infatti, al paradosso per cui un pensionato civile con un’anzianità ipotetica di servizio di “15 anni meno un giorno” nel sistema retributivo si vedrebbe calcolare la pensione al ~35% [2,33%x15 anni meno un giorno] della base pensionabile, mentre il corrispondente militare se la vedrebbe calcolare al ~33% [2,20%x15 meno un giorno]. La soluzione sta, quindi, allora, proprio in quella adottata: tagliare fuori dalla base di calcolo il biennio dal 18mo al 20mo anno, adducendo che non debba rientrarvi perché ricadente nel sistema retributivo. In tal modo, i giudici hanno potuto fondare il calcolo del coefficiente di rendimento annuo non in riferimento alla base di calcolo "20 anni” ma in riferimento a quella “18 anni meno un giorno”. È proprio attraverso questo ragionamento che s’è ottenuto quell’inedito coefficiente del 2,44%, di cui si legge in sentenza, dato dal rapporto 44%/18 anni meno un giorno”.

Gli effetti pratici di tale ragionamento sono:

i) si è confermata, per il caso dei militari ed equiparati, l’operatività dell’art. 54;
ii) si è esclusa, conseguentemente, l’applicabilità agli stessi dell’art. 44, destinato al Personale civile dello Stato, differenziando le due categorie;
iii) si è evitato, tagliando fuori dal calcolo il biennio 18-20, di dovere attribuire agli interessati un coefficiente [0,022] addirittura inferiore a quello [0,0233] destinato al personale civile, che l’INPS aveva finora indistintamente applicato a tutti i lavoratori dello stato, che scaturirebbe, giocoforza, ove il ragionamento delle Sezioni Riunite fosse rigidamente applicato; ciò è stato possibile rapportando il coefficiente del 44%, ex art. 54, non a 20 anni, con risultato 2,20%, ma a 18 anni meno un giorno, appunto, con risultato 2,44%.
iv) si è evitato, in ultima analisi, di riconoscere ai militari ed equiparati il coefficiente 0,44 a partire dall’anzianità di servizio di almeno 15 anni, come letteralmente stabilito dall’art. 54.

Un ulteriore elemento critico, che, pure, si ricava dalla sentenza concerne la disciplina cui, secondo il ragionamento dei giudici delle Sezioni Riunite, dovrebbero sottostare le anzianità di servizio inferiori ai quindici anni alla data del 31/12/1995, quesito pure rivolto alle Sezioni Riunite nell'ordinanza di rimessione, le cui sorti, purtroppo, non sono state chiarite, visto che, a leggere il ragionamento dei giudici, il 44% trova applicazione solo per le anzianità di servizio dai 15 ai 18 anni meno un giorno e, quindi, solo a queste competerebbe il coefficiente su base annua del 2,44%. Le anzianità inferiori ai quindici anni sono, invece, in una “zona d’ombra". 

Avv. Francesco Visciotto


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