La domanda - diffida all'INPS

L'art. 153 del Codice di giustizia contabile, al primo comma, lett. b), stabilisce l'inammissibilità del ricorso al giudice laddove si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere. Quindi, prima di reclamare l'applicazione dell'art. 54 davanti al giudice delle pensioni è necessario rivolgersi all'INPS.

Ma in che modo si può farlo? Vediamolo un po' nel dettaglio.

Le possibilità sono due: la prima è la modalità prevista dalla lettera b) prima parte, quindi la via giustiziale interna all'Istituto, vale a dire il ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione competente. Il ricorso va presentato entro trenta giorni dalla data di pagamento della pensione (notifica del Mod. SM5007) e l'unica modalità ammessa è quella online. Le istruzioni operative sono nel sito Internet dell'INPS ma sono stampate anche sul Mod. SM5007 (clicca qui per vedere) . Il silenzio dell'Istituto oltre il termine dei novanta giorni dal deposito del ricorso equivale a rigetto. A quel punto sarà possibile esperire la via giudiziaria.

La seconda modalità, che è quella adottata da noi, è quella della domanda-diffida, vale a dire quella prevista dalla seconda parte della lettera b). In pratica, con un atto di diffida (un'intimazione) si domanda all'INPS l'applicazione dell'art. 54. L'atto va notificato all'INPS mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure con PEC o anche mediante consegna a mano alla sede provinciale competente per la residenza dell'interessato. Se l'INPS non risponde nei 120 giorni successivi la domanda si intende respinta e si potrà ricorrere al giudice.

 Entrambi i sistemi sono corretti, ma noi riteniamo sia più utile adottare il secondo.

In entrambi i casi, una volta in giudizio andrà prodotta la prova dell'esperimento di uno dei due rimedi amministrativi interni.