3 giugno 2021
Anche successivamente alla sentenza delle Sezioni Riunite, l'INPS non applica, a oggi, alcun automatismo nell'emissione del Modello SM5007 di attribuzione della pensione, ma continua a calcolare l'assegno applicando il coefficiente del 2,33% su base annua, vale a dire il 35% su base quindicennale, qual è quello previsto dall'art. 44 del DPR 1092/1973per il Personale civile dello Stato. La conseguenza è che il pensionato delle Forze Armate e di Polizia, avente diritto, deve continuare a fare ricorso.
Il ricorso va preceduto da una fase amministrativa necessaria, in cui il pensionato invia all'Inps una domanda-diffida (leggi) tesa ad ottenere il ricalcolo ancor prima di dovere adire il giudice. Solo in caso di rigetto, tacito o espresso che sia, può essere presentato ricorso al giudice delle pensioni.
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Avv. Francesco Visciotto
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