L’Ammonimento, introdotto dall’art. 8, D.L. 11/2009,
è una delle misure di prevenzione consentite al Questore in ipotesi di stalking.
La misura dell'Ammonimento costituisce uno strumento immediato ed efficace volto a fornire una prima "protezione" alla vittima del reato di Stalking.
In caso di Stalking, la legge prevede che, fino a quando non è proposta querela, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore delle condotte ritenute pregiudizievoli.
Il questore, esaurita l'istruttoria, ove emerga la fondatezza dell'istanza, ammonisce oralmente l'autore delle condotte segnalate e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge.
La qualità di ammonito comporta che in caso di successiva condanna per il delitto di "atti persecutori" la pena sia aumentata. La medesima qualità comporta la procedibilità d'ufficio del reato, ove successivamente l'ammonito ponga in essere le condotte sanzionate.
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